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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.05. in Assemblea riferita al C. 342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2014  [ apri ]
1.05.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso il seguente:
  Art. 0311. (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale) 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».
  2. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.