Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Legittimazione all'azione del risarcimento del danno ambientale). – 1. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:
«5. Le associazioni di cui all'articolo 13 della presente legge, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale, nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale, ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».