Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. Nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice penale, all'articolo 499 è premesso il seguente:
«Art. 0499. – (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».