Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme detenute all'estero dai cittadini italiani non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'Aire, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.