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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.44. in Assemblea riferita al C. 3386

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2015  [ apri ]
2.44.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui la procedura di collaborazione volontaria viene attivata entro il 30 settembre 2015, l'autore delle violazioni beneficia della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 5-quinquies, nel caso in cui, invece, la stessa procedura viene attivata successivamente, ma comunque entro e non oltre il 30 novembre 2015, all'autore delle violazioni viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del quindici per cento, e per lo stesso sono raddoppiati i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018.