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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.50. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/08/2017  [ apri ]
8.50.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 9609/01/2012, n. 4), recanti, rispettivamente, la definizione dell'attività di «pesca-turismo» e di «ittiturismo», sulla base dei seguenti criteri:
   a) prevedere che le attività di pesca-turismo cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del presente decreto legislativo, ricomprendano le seguenti iniziative:
    I. l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi consentiti per l'esercizio della piccola pesca;
    II. lo svolgimento dell'attività di pesca occasionale mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, e successive modificazioni;
    III. lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;
    IV. lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura;
   b) prevedere che le iniziative di pesca-turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;
   c) stabilire che, per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne, le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;
   d) prevedere che le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto, consentendo altresì lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica;
   e) autorizzare l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;
   f) prevedere che gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti «sistemi di traino» possano esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di pesca compresi nel sistema di pesca previsti dalla vigente normativa europea. Prevedere altresì che i predetti sistemi a traino debbano essere sbarcati o riposti a bordo prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati;
   g) stabilire che l'autorizzazione all'attività di pesca turismo rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo ufficio di iscrizione dell'unità di pesca abbia validità triennale corrispondente alle date di rilascio e di scadenza del certificato delle annotazioni di sicurezza rilasciato dall'ente tecnico;
   h) prevedere che i sistemi di comunicazione a bordo debbano comprendere un telefono satellitare, un apparato di controllo e satellitare e un apparato VHF.

  2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le conseguenti modifiche alla relativa regolamentazione attuativa, al fine di adeguarla a quanto disposto dalla presente legge.

Il Relatore