Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) per iniziative di itti-turismo si intende anche la realizzazione e la gestione di aree dedicate all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone, finalizzate alla corretta fruizione delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati.