7.2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico- amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca, di cui al comma 5 e dagli enti bilaterali previsti dai rispettivi CCNL, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di specifici centri di assistenza già costituiti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la commissione CCPA di cui al successivo articolo 28 sono stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per l'erario.
5. Ai fini del presente articolo, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative della pesca si intendono le strutture settoriali per la pesca delle Centrali cooperative nazionali riconosciute, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura, le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti tra loro i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'imprenditoria ittica:
a) il comma 5-undecies dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, è così modificato:
5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le strutture settoriali per la pesca delle Centrali Cooperative nazionali riconosciute, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura, le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti tra loro i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'imprenditoria ittica e gli enti bilaterali previsti da tali contratti collettivi, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.