7.1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Incentivi per la costruzione di nuove unità da pesca).
1. Al fine di promuovere una diminuzione dell'impatto dell'attività della pesca di pesci pelagici, il presente articolo prevede la concessione di incentivi per la sostituzione delle unità da pesca di medie dimensioni con unità di dimensioni maggiori, previa rinuncia a una percentuale della capacità di pesca.
2. In caso di demolizione di due o più unità da pesca di lunghezza «fuori tutto» compresa tra 12 e 20 metri, può essere rilasciata una licenza di pesca per l'esercizio dell'attività con utilizzo di un'unità di nuova costruzione, di lunghezza «fuori tutto» superiore a 20 metri, da adibire alla pesca mediterranea di grandi pesci pelagici, previa rinuncia al 10 per cento di tonnellate di stazza lorda complessiva.
3. È concesso un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento delle spese documentate sostenute per la costruzione delle nuove unità da pesca di cui al comma 2. Il contributo di cui al presente comma può essere destinato anche a organismi societari o cooperativi, costituiti per lo specifico scopo, con compagine societaria interamente composta da pescatori professionali.
4. In deroga ai commi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, in luogo della demolizione delle unità da pesca cui non è stata rinnovata la licenza di pesca, la vendita delle medesime unità all'estero o la loro trasformazione in unità da diporto.