6.2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Distretti di pesca).
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Distretti di pesca) – 1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
2. I criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Commissione Consultiva Centrale della Pesca e dell'Acquacoltura di cui al successivo articolo 28 sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità sociale, economica ed ecologica.
3. I distretti ittici perseguono le seguenti finalità:
a) sostengono azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;
b) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;
c) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità.