Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Interventi a favore degli imprenditori ittici).
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, è inserito il seguente:
1-ter. A decorrere dall'anno 2015, gli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis del presente articolo sono destinati ad imprenditori ittici singoli e associati che applicano il relativo CCNL o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del Reg. n. 1379/2013, per la realizzazione di programmi finalizzati a:
a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;
b) alla tutela della concorrenza nei mercati internazionali e alla razionalizzazione del mercato interno;
c) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del presente articolo 4 con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura di cui al successivo articolo 28, individua i detti interventi, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.