Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Sulle unità da pesca, durante le ore di riposo del comandante, è consentita la temporanea sostituzione del medesimo da parte di un marinaio addetto alla guardia al timone purché in tale circostanza l'unità:
a) non effettui operazioni di pesca;
b) sia dotata di un sistema di allarme che colleghi direttamente la plancia alla cabina del comandante.».