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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.04. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
4.04.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 è aggiunto il seguente comma:
  «5-bis. Sulle unità da pesca, durante le ore di riposo del comandante, è consentita la temporanea sostituzione del medesimo da parte di un marinaio addetto alla guardia al timone purché in tale circostanza l'unità:
   a) non effettui operazioni di pesca;
   b) sia dotata di un sistema di allarme che colleghi direttamente la plancia alla cabina del comandante.».

ident. 4.02.