3.2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Pesca tradizionale e stagionale con l'attrezzo «ferrettara»).
1. Al fine di tutelare le specificità della pesca tradizionale e stagionale ed evitare i disagi che lo svolgimento di attività di pesca costiera può determinare nei confronti della navigazione da diporto, è consentita la pesca con l'utilizzo dell'attrezzo denominato «ferrettara», purché di lunghezza non superiore a 2,5 chilometri e con una maglia di apertura non superiore a 180 millimetri, nel periodo dal 15 aprile al 31 agosto di ogni anno, nei limiti stabiliti dall'atto di abilitazione all'esercizio dell'attività, e comunque a una distanza di più di tre miglia dalla costa. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a modificare il proprio decreto 21 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente comma.
2. I proprietari delle unità da pesca abilitate all'utilizzo della ferrettara e del palangaro, nello svolgimento dell'attività di pesca, possono utilizzare e detenere a bordo uno solo di tali attrezzi.
3. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi delle norme vigenti.