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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
3.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, a decorrere dal 2018, il «Fondo per lo sviluppo della filiera ittica», di seguito denominato «Fondo», finanziato con le risorse la cui misura verrà definita con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modificazioni, oltre che da eventuali altre normative che prevedono sanzioni in materia di pesca.
  2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto della vigente normativa europea, alla realizzazione:
   a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali, con priorità a quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi;
   b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
   c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;
   d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici, per i quali è riservata una quota di finanziamento;
   e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio;
   f) di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;
   g) di interventi per promuovere e incentivare le attività di pesca sportiva in mare attraverso l'istituzione della figura professionale di Guida sportivo-turistica di pesca in mare (Charter sportivo di pesca – C.S.P.) con l'obbligo di partecipazione ad un corso di formazione, il cui programma è approvato mediante apposito decreto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in collaborazione con il CONI e organizzato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), unica abilitata al rilascio del titolo e del certificato di frequenza;
   h) di investimenti per la realizzazione di dissuasori nei fondali sotto costa per contrastare la pesca a strascico illegale in modo da proteggere l'ecosistema marino, favorendo il ripopolamento della fauna ittica e incrementare l'attività della piccola pesca artigianale e sportiva;
   i) di interventi di ricerca per rendere disponibili dati riguardanti lo sforzo di pesca esercitato e l'economia sostenuta, come strumento necessario per una gestione informata e di sviluppo di metodologie di pesca sostenibili, per i quali è riservata una quota di finanziamento non inferiore al 30 per cento del Fondo;
   l) di interventi finalizzati al finanziamento di forme di collaborazione con le associazioni di pesca sportiva nazionali più rappresentative per le attività di vigilanza, controllo e contrasto a terra del fenomeno della pesca illegale, in particolare la pesca di specie protette, l'utilizzo di tipi di attrezzature fuorilegge, la non osservanza delle quote di cattura e il commercio di pesce sottomisura svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto.

  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, gli interventi di cui al comma 2, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.