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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.23. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2015  [ apri ]
29.23.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoriamente o accidentalmente.