Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura è composta dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede, e dai seguenti membri:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
c) un dirigente del Ministero della salute, nominato dal Ministro della Salute;
d) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
f) un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, nominato dal Ministro dello sviluppo economico;
g) un dirigente del Ministero della difesa, nominato dal Ministro della difesa;
h) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
i) un ufficiale del comando generale del corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di vascello, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
j) quindici dirigenti del settore pesca ed acquacoltura in servizio presso le amministrazioni regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
k) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
l) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
m) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
n) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca non professionale comparativamente più rappresentative;
o) sei rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
p) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del Regolamento (UE) n. 1379 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
q) cinque rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dall'ISPRA e da altri enti pubblici ed istituzioni di ricerca;
r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del comma 1, lettere da k) a o) qualora le associazioni siano socie di una associazione che le unisce, il rappresentante è designato da quest'ultima;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I componenti della Commissione restano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato;
c) dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Entro due mesi dalla data della prima seduta la Commissione predispone ed adotta un regolamento interno di funzionamento il quale disciplina tra l'altro:
a) la pubblicazione online del verbale;
b) l'organizzazione di dirette streaming delle sedute;
c) le incompatibilità con il ruolo di commissario, anche al fine di evitare il configurarsi di eventuali conflitti di interesse.