Sostituirlo con il seguente:
Art. 28.
(Ripristino dell'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura).
1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, dopo il comma 20 inserire il seguente:
«20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato».
2. Il testo delle lettere l), m), n), o), p), del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2014 n. 154, in osservanza di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della presente legge, è così modificato:
l) cinque rappresentanti della cooperazione designati dalle strutture settoriali per la pesca delle centrali cooperative nazionali riconosciute contraenti un contratto collettivo nazionale del lavoro del settore della pesca e dell'imprenditoria ittica;
m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca contraenti un contratto collettivo nazionale del lavoro del settore della pesca e dell'imprenditoria ittica;
n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura;
o) due rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva;
p) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali contraenti un contratto collettivo nazionale del lavoro del settore della pesca e dell'imprenditoria ittica.