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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2016  [ apri ]
28.01.
approvato

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Pesca del tonno rosso).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale 17 aprile 2015, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70 per cento del suddetto incremento.
  2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (International commission for the conservation of the atlantic tuna), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto di natura non regolamentare a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL) onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale europea, un'adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (by-catch) nonché di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi palangaro e tonnara fissa.
  3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.