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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.23. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2016  [ apri ]
23.23.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva).

  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, alla normativa europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;
   b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

ex 5.2 (nuova formulazione) catanoso, russo