Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Misure di salvaguardia dalla pressione di pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate).
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate.