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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.5. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2015  [ apri ]
20.5.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. È abrogato il comma 4 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

  Conseguentemente, all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito con il seguente:
  3. Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:
   a) il nome commerciale di ogni specie;
   b) il peso vivo espresso in chilogrammi;
   c) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto.