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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2015  [ apri ]
20.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dall'esercizio della propria attività di pesca professionale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Gli altri prodotti devono provenire da imprese della pesca o dell'acquacoltura operanti nell'ambito dello stesso compartimento marittimo o di compartimenti limitrofi, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e al regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.