Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) adeguamento dei tipi di pesca di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica ed in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare e/o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;.