2.2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Razionalizzazione e coordinamento delle iniziative finanziate in attuazione delle politiche comunitarie e nazionali al settore della pesca e dell'acquacoltura).
1. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento nazionali del settore ittico con quelle comunitarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, garantendo il raggiungimento degli obiettivi politici e la ripresa economica dell'Unione europea, è prevista la possibilità di avvalersi della Banca europea per gli investimenti (BEI) per sostenere l'innovazione e lo sviluppo di competenze delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, contribuire alla realizzazione delle infrastrutture strategiche, finanziare azioni a favore delle piccole e medie imprese (PMI), sostenendo l'innovazione e lo sviluppo di competenze.
2. Con particolare riferimento alle iniziative di cui al comma 1, è altresì possibile avvalersi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per favorire l'accesso al credito, nonché la copertura assicurativa dei rischi delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del presente Art. 2 con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura di cui al successivo Art. 28 e di concerto con ISMEA, individua i detti interventi, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.