2.1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Pesca del pesce spada).
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione n. 11-03 dell'International commission for the conservation of atlantic tunas (ICCAT), dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno sono vietati la pesca, anche a seguito di catture accessorie, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco e la commercializzazione di esemplari di pesce spada.
2. Nello stesso periodo di cui al comma 1, è vietato l'utilizzo dell'attrezzo «palangaro di superficie derivante»; in tale periodo, l'utilizzo del palangaro è consentito solo qualora esso sia stabilmente posato sul fondo del mare.
3. In deroga al comma 2, le autorità competenti possono autorizzare l'utilizzo del palangaro per la pesca del pesce spada anche nel periodo ivi indicato da parte di unità da pesca i cui proprietari possono dimostrare di esercitare esclusivamente o prevalentemente la pesca di grandi pesci pelagici con il palangaro, purché siano utilizzati ami di misura non inferiore a 7 centimetri di lunghezza, in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione n. 11-03 dell'ICCAT.
4. I proprietari delle unità da pesca di cui al comma 3 possono, nel periodo di cui ai commi 1 e 2, depositare i documenti di bordo presso i competenti uffici del porto in cui si trova l'unità, effettuando un periodo, anche parziale, di arresto dell'unità per fermo della pesca del pesce spada.
5. Ai marittimi membri dell'equipaggio delle unità da pesca di cui al comma 4 è attribuito un indennizzo pari al trattamento economico minimo garantito previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicabile, con riferimento alla rispettiva qualifica.
6. Ai proprietari delle unità da pesca di cui al comma 4 è attribuito un indennizzo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis, nella misura determinata in base alla tabella 2 allegata alla presente legge.
7. Gli indennizzi di cui ai commi 5 e 6 sono attribuito agli aventi diritto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite delle competenti capitanerie di porto.
8. Nel periodo di cui al comma 1 è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di pesce spada fresco o congelato, ad eccezione di quello pescato dalle unità da pesca di cui al comma 3, previa presentazione della documentazione necessaria a certificare la provenienza del pesce spada dalle attività di pesca autorizzate ai sensi del medesimo comma.
9. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di pesce spada proveniente da Paesi terzi, per cui non sia possibile accertare che la relativa cattura è avvenuta senza l'utilizzo di attrezzi o sistemi di pesca proibiti dall'Unione europea.