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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.05. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
2.05.
approvato

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociale nel settore).

  5. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale riformare il sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
  6. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   d) sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;
   e) favorire la tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;
   f) individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

  7. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  8. Dall'attuazione delle delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il Relatore
2.05.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociale nel settore).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale riformare il sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;
   b) favorire la tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;
   c) individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  4. Dall'attuazione delle delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il Relatore