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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
17.02.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI).

  1. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 182, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti. I soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto di cui al precedente periodo aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Al fine di contribuire alla gestione sostenibile degli ambienti marini, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predispone, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci o da essi raccolti accidentalmente anche attraverso la previsione dei meccanismi incentivanti per i titolari di licenze di pesca che si impegnino al conferimento sistematico dei suddetti rifiuti, quali il recupero delle penalizzazioni per infrazioni gravi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
  3. Nei porti di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è assicurata la raccolta separata delle più diffuse frazioni merceologiche rinvenute in mare, dai manufatti in plastica, acciaio, alluminio e carta al fine di consentire l'avvio a riciclo delle componenti ancora utilizzabili e di ridurre il conferimento in discarica.
  4. Al fine di realizzare le operazioni di cui all'articolo 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ulteriori risorse sono reperite attraverso l'implementazione del principio della responsabilità estesa del produttore di rifiuti derivanti da reti, attrezzi da pesca dismessi, cavi d'acciaio, calze per la miticoltura come disposto per specifiche tipologie di rifiuti di cui al Titolo III della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  5. Al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti marini, nell'ambito del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce criteri quali-quantitativi uniformi per la corretta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dall'attività della pesca quali reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili e altro.