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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.6. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
16.6.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, e fatti salvi i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita attribuendo il 70 per cento a un contingente a disposizione delle catture di tonno rosso effettuate dalle Imprese di pesca autorizzate alla pesca del pesce spada.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (International commission for the conservation of the atlantictuna), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto di natura non regolamentare a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca sportiva (SPQR), nonché, in aggiunta a quanto già assegnato nel 2017, il 15 per cento della parte incrementale del TAC assegnato all'Italia per il contingente indiviso (UNCL) onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale europea, un'adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (by-catch), nonché di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi palangaro e tonnara fissa.