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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.3. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
16.3.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione tra i sistemi di pesca e i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca professionali:
   70 per cento riservato alle catture accidentali della pesca professionale;
   30 per cento al palangaro (LL) già dotato di coefficiente di ripartizione, alla tonnara fissa (TRAP) già dotato di coefficiente di ripartizione ed ogni altro natante autorizzato.

  2. Tale normativa dovrà rispettare i principi comunitari della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.

ident. 16.14.