Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Pesca del tonno rosso).
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione tra i sistemi di pesca e i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca professionali secondo le seguenti quote:
il 70 per cento riservato alle catture accidentali della pesca professionale;
il 30 per cento riservato al palangaro (LL), alla tonnara fissa (TRAP) ed ogni altro natante autorizzato.