Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, e fatti salvi i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, con priorità al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) garantendo almeno il 70 per cento dell'eventuale incremento del contingente alle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pescespada, che per similitudine dell'attrezzo autorizzato ed utilizzato effettuano la quasi totalità delle catture accessorie durante una campagna di pesca.