Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Le associazioni di pesca ricreativa e sportiva hanno riconoscimento mediante istituzione di un Albo nazionale istituito presso il MIPAAF. Ne fanno parte le associazioni che: non perseguano fini di lucro ed abbiano ordinamento democratico e una stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori; siano costituite e svolgano prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da almeno un anno; risultino operanti sul territorio nazionale con organizzazione stabile in almeno cinque regioni.