12.2.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. In caso di sospensione dell'attività di pesca, le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese per gli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i marittimi imbarcati in regime di impresa familiare.
Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
2-ter. Il trattamento di cui al comma 1 è pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è erogato, dietro istanza degli aventi diritto, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.