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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
1.6.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

  1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, e della pesca sportiva e ricreativa, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

1.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

  1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale, ivi compresa la pesca sportiva e ricreativa, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.
   2. Spettano al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni di coordinamento delle competenze nelle materie afferenti alla pesca e all'acquacoltura assegnate ai Ministeri e, in particolare, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.