Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, marittima e delle acque interne.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Pesca del tonno rosso).
1. Il contingente complessivo di tonno rosso assegnato all'Italia in attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, di seguito denominato «regolamento», è ripartito tra i sistemi di pesca in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge.
2. Le quote individuali del contingente di cui al comma 1 sono assegnate a ciascuna unità da pesca autorizzata alla cattura del tonno rosso in proporzione alla quota relativa alla precedente campagna di pesca. In caso di mancato raggiungimento della quota minima prevista dalla tabella 1, a ciascuna unità di stazza lorda pari o superiore a 5 tonnellate è attribuito un contingente aggiuntivo fino al raggiungimento della predetta quota minima, tramite corrispondente riduzione della quota non divisa di cui alla medesima tabella.
3. Il contingente complessivo di tonno rosso assegnato all'Italia in attuazione delle disposizioni del regolamento costituisce un bene pubblico. I contingenti individuali assegnati a ciascuna unità da pesca autorizzata alla cattura del tonno rosso non possono essere trasferiti, tranne che in caso di sostituzione o cessione dell'unità stessa. In caso di cessione, il proprietario dell'unità può cedere il contingente insieme all'unità o trasferirlo a un'altra unità di sua proprietà. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo, in tutti i casi in cui l'unità non è in grado di utilizzare il contingente individuale a essa assegnato, esso torna nella disponibilità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede alla sua riassegnazione ripartendolo tra le altre unità autorizzate in proporzione ai contingenti già assegnati a ciascuna di esse. I contingenti assegnati alle unità autorizzate in relazione a ciascuno dei sistemi di pesca di cui alla tabella 1, non ancora utilizzati al momento della chiusura della relativa campagna di pesca, sono ripartiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tra le unità autorizzate in relazione agli altri sistemi di pesca la cui campagna non è ancora conclusa, in proporzione ai contingenti già assegnati a ciascuna di esse.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, le unità da pesca non espressamente autorizzate alla pesca attiva del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro il limite del 5 per cento del totale delle catture di altre specie, calcolato in peso o in numero di esemplari sbarcati.
5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, gli esemplari catturati morti in eccedenza rispetto al limite di cui al comma 4 del presente articolo nei periodi in cui la pesca al tonno rosso è aperta, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 4, sono detenuti a bordo e sbarcati nei modi previsti dal regolamento stesso, per essere detratti dal contingente complessivo assegnato all'Italia, con imputazione alla quota non divisa di cui alla tabella 1, ovvero, qualora tale quota risulti esaurita, alle quote relative agli altri sistemi di pesca di cui alla medesima tabella. Gli esemplari catturati morti di cui al presente comma sono venduti, con modalità definite dalle autorità marittime competenti, tramite appositi accordi con i commercianti all'ingrosso autorizzati. I relativi ricavi sono ripartiti in misura uguale tra organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dalle autorità competenti e il proprietario dell'unità da pesca che ha effettuato la cattura, a titolo di concorso nelle spese.
6. Nei periodi in cui la pesca al tonno rosso è aperta, l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, relativo al limite massimo di cattura annua accidentale di tonno rosso, non si applica alle catture accessorie effettuate da unità da pesca che praticano esclusivamente il sistema di pesca con palangaro.
7. A decorrere dall'anno 2013, ai sensi dei paragrafi 1 e 6 del regolamento, essendo stato assegnato all'Italia un contingente complessivo di tonno rosso superiore a quello relativo all'anno 2012, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali utilizza la quota aggiuntiva al fine di autorizzare nuove unità alla pesca attiva del tonno rosso con il sistema con palangaro, mediante bando pubblico e secondo un criterio di ripartizione a punteggio, attribuendo:
a) 1 punto, alle unità non autorizzate all'utilizzo di attrezzi trainati, del sistema di pesca a circuizione e della draga idraulica, ovvero a quelle i cui proprietari presentano una previa dichiarazione di rinuncia mediante decurtazione dalla licenza di pesca degli stessi al momento dell'ottenimento delle quote;
b) 1 punto, alle unità che esercitano prevalentemente la pesca al pesce spada con il sistema di pesca con palangaro;
c) 1 punto, alle unità abilitate esclusivamente all'utilizzo degli attrezzi palangaro e lenza;
d) 1 punto, alle unità abilitate esclusivamente all'utilizzo dei sistemi tradizionali di pesca con arpione.
8. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12, paragrafo 5, e 13, paragrafo 4, del regolamento, considerato che i sistemi di pesca autorizzati per la pesca ricreativa e sportiva non consentono la cattura di esemplari morti, i soggetti che praticano la pesca ricreativa o sportiva non possono detenere né sbarcare esemplari di tonno rosso, e, in caso di cattura, devono provvedere al loro immediato rilascio, salvo che nell'ambito di competizioni sportive autorizzate, nelle quali sia prevista la pesatura del pescato. In quest'ultimo caso, gli esemplari di tonno rosso catturati sono devoluti in beneficenza.