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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2015  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 60 miglia dalla costa nel periodo dal 1o aprile al 30 settembre di ogni anno.
  2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.