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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.50. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/08/2017  [ apri ]
3.50.
approvato

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2018 è istituito il «Fondo per lo sviluppo della filiera ittica», di seguito denominato «Fondo», destinato a finanziare le iniziative a carattere sperimentale di cui comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.

  Conseguentemente:
  al medesimo articolo:
   al comma 2, alinea, dopo le parole: a finanziare, aggiungere le seguenti: nell'anno 2018;
   al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 5 con le seguenti: di cui all'articolo 5, comma 1;
   al comma 2, lettera c-bis), sopprimere le parole da: attraverso l'istituzione fino a: (ISMEA);
   al comma 3, sopprimere le parole:, e, successivamente, con cadenza biennale;
  sopprimere l'articolo 12;
  all'articolo 13:
   al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei;
   al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
    a-bis) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi ed il quantitativo del pesce pescato;

  dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Relatore