Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2018 è istituito il «Fondo per lo sviluppo della filiera ittica», di seguito denominato «Fondo», destinato a finanziare le iniziative a carattere sperimentale di cui comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.
Conseguentemente:
al medesimo articolo:
al comma 2, alinea, dopo le parole: a finanziare, aggiungere le seguenti: nell'anno 2018;
al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 5 con le seguenti: di cui all'articolo 5, comma 1;
al comma 2, lettera c-bis), sopprimere le parole da: attraverso l'istituzione fino a: (ISMEA);
al comma 3, sopprimere le parole:, e, successivamente, con cadenza biennale;
sopprimere l'articolo 12;
all'articolo 13:
al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei;
al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi ed il quantitativo del pesce pescato;
dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.