Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di incentivare le attività di pescaturismo e ittiturismo, gli imprenditori della pesca nella conduzione delle predette attività possono avvalersi della collaborazione occasionale di parenti ed affini entro il terzo grado, senza che detta collaborazione integri un rapporto di lavoro dipendente, fermo restando comunque, il rispetto delle norme relative alla sicurezza ed alla igiene nei luoghi di lavoro, la copertura della responsabilità civile, infortunio o morte.