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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone meramente ricognitorio così come determinato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, adottato in base all'articolo 03, comma 2, decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494. Per le aree non occupate da strutture produttive, il canone così determinato si applica nella misura pari ad un decimo di quanto previsto.
  2. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.