Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca di cui all'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1).
1. L'articolo 67, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 è sostituito dal seguente:
«2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000,00, per l'annualità 2018, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca» del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per le annualità successive le modalità di applicazione sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le pertinenti variazioni di bilancio.».