stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.6. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
4.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche marine, in attuazione del principio di sostenibilità, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituisce, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione della pesca (OGP) a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo (GSA), come istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:
   a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche marine presenti nell'ambito della sub-area geografica di pertinenza;
   b) attivare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa sub-area geografica;
   c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;
   d) monitorare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.