Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) favoriscono la pesca ricreativa e sportiva compatibile ed il turismo pescasportivo, i turismi e quelli sociali quali attività di pesca sportiva ricreativa in mare, nelle aree demaniali costiere avvicinando le Associazioni di pesca sportiva alle Associazioni di pesca professionale ed agli imprenditori singoli o associati e alle associazioni per il turismo sociale e per i diversamente abili.