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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.08. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
4.08.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al Codice della Navigazione, aggiornamento dei limiti di abilitazione dei titoli professionali marittimi della pesca)
.

  1. Al Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni) l'articolo 146, comma 1, è sostituito dal seguente: «Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici del compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti.»
  2. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato, per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca:
   all'articolo 257 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 e successive modificazioni e integrazioni), comma 2, lettera b), punto 2), dopo le parole: «pesca mediterranea», sono soppresse le parole: «nella zona compresa fra il 6o e il 20o meridiano».
   all'articolo 261 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 120 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera»;
   all'articolo 273, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b. motori a combustione interna o a scoppio, installatati su navi di stazza lorda non superiore a 120 GT, adibite alla pesca costiera».

  3. Nel periodo temporale compreso tra il 21 marzo ed il 20 settembre le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata possono esercitare l'attività di pesca nel limite di 80 miglia dalle coste, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza. Nel medesimo periodo le navi da pesca abilitate alla pesca mediterranea possono limitare la propria attività ad 80 miglia dalle coste imbarcando le dotazioni di sicurezza previste per l'esercizio della pesca costiera ravvicinata.».

ident. 4.03.