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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.07. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
4.07.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Organismi di Gestione della Pesca)
.

  1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna Geographical Sub Area (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:
   a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;
   b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;
   c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;
   d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

ident. 4.06.