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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.04. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
3.04.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca).

  1. I commi da 244 a 248 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dai seguenti:
  «244. Al fine di garantire continuità del reddito degli operatori del settore pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a norma dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017, presso l'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è istituito il Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca (FOSPE) di seguito denominato Fondo.
  245. Il Fondo è costituito da una dotazione iniziale pari a 7,5 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017, da 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
  246. Al rifinanziamento del Fondo si provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante un contributo a carico del bilancio dello Stato, a complemento della contribuzione ordinaria effettivamente versata nelle casse del Fondo, al netto dei costi di gestione del fondo nell'anno di riferimento, commisurata all'esigenza di copertura del fabbisogno assistenziale, e comunque in misura non superiore ai 15 milioni di euro annui.
  247. Il Fondo eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, ivi compresi i soci lavoratori ed i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle Autorità pubbliche competenti nonché nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse, e per ogni altra causa – organizzativa o ambientale – non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  248. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ident. 3.02.