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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la ristrutturazione del settore della pesca dei molluschi bivalvi).

  1. Al fine di sostenere, sviluppare e ristrutturare il settore della pesca dei molluschi bivalvi è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo fondo.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Tavolo di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Il predetto decreto, in particolare:
   a) indica le modalità di concessione di un contributo per favorire la riconversione delle navi impiegate, a fronte del ritiro, da parte dei titolari, dell'autorizzazione relativa all'esercizio della pesca di molluschi bivalvi con draga idraulica-turbosoffiante, nel limite di 250.0000 euro per imbarcazione, previa determinazione, nel medesimo decreto, dei compartimenti marittimi nei quali è necessario procedere al predetto ritiro per ricostituire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura e del numero delle autorizzazioni da ritirare;
   b) prevede in quali casi può essere disposta una indennità ad integrazione del reddito degli addetti imbarcati del settore per il periodo di non occupazione;
   c) stabilisce in quali casi può essere disposto un indennizzo annuale per il lucro cessante delle imprese del settore, nel limite di 12.000 euro per ciascuna impresa.

  4. Le somme corrisposte ai sensi del presente articolo non contribuiscono alla formazione del reddito imponibile.