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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.3. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 338

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2017  [ apri ]
2.3.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   e) prevenzione, scoraggiamento ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso la revisione del sistema sanzionatorio di cui al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione, sia per le fattispecie di illecito penale che amministrativo, tenendo nel debito conto l'elemento psicologico di colui che si rende responsabile delle infrazioni previste dal citato decreto legislativo n. 4 in materia di pesca e di acquacoltura, nonché delle peculiari dimensioni delle imprese nazionali;
   f) adeguamento dei tipi di pesca di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica ed in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare e/o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;
   g) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, e successive modificazioni, alla normativa adottata dall'Unione europea e dai trattati, accordi e convenzioni internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente, in modo da tutelare, proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini, ai fini di garantire un prelievo sostenibile con la strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca non professionale.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.