Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
a) fino a 5 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa della confisca del prodotto detenuto;
b) oltre 5 kg e fino a 10 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
c) oltre 10 kg e fino a 50 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
d) oltre 50 kg e fino a 100 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
e) oltre 100 kg e fino a 200 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
f) oltre 200 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 75.000 euro».
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli effetti sospensivi della licenza di cui al comma 1 decorrono dal momento in cui il procedimento sanzionatorio sia stato definito in tutti i suoi gradi di giudizio con la conferma della fondatezza dell'accertamento dell'ultima infrazione grave accertata e sanzionata».
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I punti assegnati vengono inseriti nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 15 nel momento in cui con ordinanza ingiunzionale venga confermata la fondatezza dell'accertamento di infrazione grave».