Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
«15. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 5 e 12 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.».