Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti a una distanza superiore a un chilometro dalla costa).
1. Il comma 11 dell'articolo 59 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è soppresso.
2. Le istanze presentate in assenza delle pertinenti disposizione attuative di cui al precedente comma si intendono archiviate e sono restituite a richiesta di parte.